Autorizzazione strutture socio-assistenziali l.r. 20/2002 e l.r.9/2003
La L.R.9/2003 disciplina i servizi per l’infanzia, l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie
La legge regionale n.9 del 13.5.03 individua e definisce i servizi per l’infanzia, l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie, disciplina la loro realizzazione e gestione, sancisce l’obbligatorietà del possesso dell’autorizzazione al funzionamento.
Il titolare del servizio, ai sensi dell’art.14 della suddetta legge, presenta domanda di autorizzazione al Comune dove il servizio è ubicato.
Il Comune, previa verifica del possesso dei requisiti stabiliti dal Regolamento regionale n.10/03, rilascia l’autorizzazione entro 90 giorni dalla presentazione della domanda per la quale il soggetto titolare del servizio deve utilizzare il modello predisposto dalla Giunta regionale come stabilito alla lettera a), comma 1 dell’art.21.
Per la domanda di accreditamento deve utilizzare il modello predisposto dalla Giunta regionale come stabilito dall'art.23.
Per maggiori informazioni si consulti la legislazione regionale nella sezione Normativa.
|