Autorizzazione strutture socio-assistenziali l.r. 20/2002 e l.r.9/2003
L.R.20/2002 disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento delle strutture e dei servizi a ciclo diurno e residenziale
La L.R.20/2002 disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e
per l'accreditamento delle strutture e dei servizi a ciclo diurno e residenziale.
Ai sensi dell'art. 10 della suddetta legge, la domanda di autorizzazione è presentata dal soggetto titolare delle strutture e dei servizi al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura. Il Comune, accertata la sussistenza dei requisiti, rilascia l'autorizzazione entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. I Comuni inviano periodicamente alla Giunta regionale i dati informativi relativi alle strutture e ai servizi
autorizzati e accreditati ai sensi della presente legge.
Ai sensi dell'art.13, i Comuni provvedono all'accreditamento delle strutture e dei servizi previsti dalla presente legge, previa verifica dei requisiti e secondo le procedure e le modalità stabiliti con il regolamento regionale 1/2004.
Per maggiori informazioni si consulti la legislazione regionale nella sezione Normativa.
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