REGOLAMENTO REGIONALE 22 dicembre 2004, n. 13 Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9.
Con l’articolo 44 della legge regionale n. 18 del 28/7/2009 pubblicata sul supplemento n. 5 del B.U.R. n. 73 del 30/7/2009, è stata introdotta una importante modifica alla legge regionale n. 9 del 13 maggio 2003 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza……), che, per opportuna conoscenza si trascrive integralmente.
Art. 44 (Modifica alla l.r. 9/2003)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti”), è aggiunto il seguente:
“1 bis. L’autorizzazione e l’accreditamento di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo sono rilasciati previo parere della commissione di cui all’articolo 4, comma 4, del regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 (Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale), integrata da un esperto in organizzazione e gestione dei servizi socio-educativi per l’infanzia e l’adolescenza. Il Comune, accertata la regolarità della domanda, ne trasmette copia alla commissione, che, entro cinquanta giorni dal ricevimento, provvede, anche mediante sopralluogo, alla verifica dei requisiti e all’espressione del parere di competenza.”.