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home > attività > aree d'intervento > Famiglia, infanzia e adolescenza > Servizi per l'infanzia e per l'adolescenza.
 
1. Piano sociale di ambito   2. Profilo di comunità   3. Aree d'intervento   4. autorizzazioni strutture l.r.9/'03 e l.r.20/'02

 

 

 

Servizi per l'infanzia e per l'adolescenza.

 

Sono molteplici i servizi offerti ai bambini e ai ragazzi:
- Ufficio di promozione sociale- UPS;
- Servizi educativi domiciliari;
- Servizio di assistenza domiciliare;
- Servizi di vacanza;
- Comunità educativa per minori;
- Casa Famiglia.

Tra questi abbiamo anche quelli per l'infanzia e l'adolescenza sono quelli disciplinati dalla l.r. 9 del 2003:

a) nidi d'infanzia;

b) centri per l'infanzia;

c) spazi per bambini, bambine e per famiglie;

d) centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti;

e) servizi itineranti;

f) servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari;

g) servizi di sostegno alle funzioni genitoriali.

        Per i servizio suddetti non era previsto  nessun tipo di accreditamento, autorizzazione o rilascio di parere da parte della commisione di ambito; ad oggi, con l’articolo 44 della legge regionale n. 18 del 28/7/2009 pubblicata sul supplemento n. 5 del B.U.R. n. 73 del 30/7/2009, è stata introdotta una importante modifica alla legge regionale n. 9 del 13 maggio 2003 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza……), che, per opportuna conoscenza si trascrive integralmente.

Art. 44 (Modifica alla l.r. 9/2003)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti”), è aggiunto il seguente:

“1 bis. L’autorizzazione e l’accreditamento di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo sono rilasciati previo parere della commissione di cui all’articolo 4, comma 4, del regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 (Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale), integrata da un esperto in organizzazione e gestione dei servizi socio-educativi per l’infanzia e l’adolescenza. Il Comune, accertata la regolarità della domanda, ne trasmette copia alla commissione, che, entro cinquanta giorni dal ricevimento, provvede, anche mediante sopralluogo, alla verifica dei requisiti e all’espressione del parere di competenza.”.

 

 

allegati:

 

- REGOLAMENTO_REGIONALE_8_marzo_

 

- REGOLAMENTO_REGIONALE_n.13_04.

 

- ALLEGATI A E B DDS_209_DEL_13-

 

 

 
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